RELAZIONE TECNICA UTILIZZO FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Introduzione

La firma elettronica avanzata FEA è definita come una firma elettronica che soddisfa i seguenti requisiti:

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato

livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

La FEA è disciplinata da:

1. Regolamento UE 910/2014 (di seguito “eIDAS”);

2. Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm (di seguito “CAD”);

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.02.2013 (di seguito “DPCM”).

La FEA è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il firmatario e il soggetto che eroga

soluzioni di FEA. A differenza dalla firma digitale che prevede una apposita tecnologia, la FEA è un processo.

Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702

del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma

elettronica avanzata.Il contesto normativo

Le caratteristiche che la firma elettronica avanzata deve avere sono contenute negli articoli 55, 56 e 57 del

DPCM 22 febbraio 2013.

Come detto, la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna

autorizzazione preventiva.

Art. 55.

Disposizioni generali

1. La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione

preventiva.

2. I soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata si distinguono in:

a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con

soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di

soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b);

b) coloro che, quale oggetto dell’attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore

dei soggetti di cui alla lettera a).

Art. 56.

Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

a) l’identificazione del firmatario del documento;

b) la connessione univoca della firma al firmatario;

c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici

eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;

d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo

l’apposizione della firma;

e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;

f) l’individuazione del soggetto di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) ;

g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati

nello stesso rappresentati;

h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

2. La firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle

lettere a) , b) , c) , d) , e) , g) , h) del comma 1, non soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 20, comma 1 -bis ,

e 21, comma 2, del Codice.

Art. 57.

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a) devono:

a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito

agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso,

subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni

del servizio da parte dell’utente;

b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla

lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, comma

1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al

firmatario, su richiesta di questo;

d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio

sito internet;e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 56, comma

1;

f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto

prescritto;

g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet;

h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di

firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza.

2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da

inadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all’art. 55, comma 2, lettera a), si dotano di una copertura

assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel

campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila.

3. Le modalità scelte per ottemperare a quanto disposto al comma 2 devono essere rese note ai soggetti

interessati, pubblicandole anche sul proprio sito internet.

4. Il comma 2 del presente articolo non si applica alle persone giuridiche pubbliche che erogano soluzioni di

firma elettronica avanzata per conto di pubbliche amministrazioni.

5. Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e in quello sanitario limitatamente alla categoria di utenti

rappresentata dai cittadini fruitori di prestazioni sanitarie, la dichiarazione di accettazione delle condizioni

del servizio prevista al comma 1, lettera a) può essere fornita oralmente dall’utente al funzionario pubblico

o all’esercente la professione sanitaria, il quale la raccoglie in un documento informatico che sottoscrive con

firma elettronica qualificata o firma digitale.

Contesto normativo Commento

Art. 55

Disposizione generali

1) La realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata

è libera e non è soggetta ad alcuna autorizzazione

preventiva

Non sono necessarie autorizzazioni.

2. I soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma

elettronica avanzata si distinguono in:

a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti

terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali,

realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni

realizzate dai soggetti di cui alla lettera b)

b) coloro che, quale oggetto dell'attività di impresa,

realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore

dei soggetti di cui alla lettera

Il soggetto di tipo a) è

________________________ [INSERIRE LA

RAGIONE SOCIALE DELL’ AZIENDA]

Articolo 56 (Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata)

1. Le soluzioni di firma elettronica avanzata garantiscono:

a) l'identificazione del firmatario del documento; La raccolta dei documenti è stata effettuata

da un operatore in presenza del firmatario

oppure viene utilizzata la modalità di

riconoscimento web.b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di

generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici

eventualmente utilizzati per la generazione della firma

medesima;

Avviene attraverso la mail ed il cellulare del

firmatario.

Il sistema di generazione della firma viene

considerato l’insieme di accesso alla

piattaforma tramite link ricevuto via email

e/o SMS + numero cellulare + OTP per la

apposizione della FEA al cellulare che il

firmatario ha comunicato.

Prima della apposizione della FEA il

firmatario deve visualizzare ed approvare i

documenti soggetti a FEA.

Ciò avviene mediante l’utilizzo della

piattaforma di firma.

d) la possibilità di verificare che il documento informatico

sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione

della firma;

e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di

quanto sottoscritto

f) l'individuazione del soggetto di cui all'articolo 55, comma

2, lettera a)

g) l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della

sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello

stesso rappresentati;

h) la connessione univoca della firma al documento

sottoscritto.

È previsto che Il firmatario possa

visualizzare, effettuare il download e

ricevere eventualmente per mail il

documento sottoscritto.

È ________________________ [INSERIRE

LA RAGIONE SOCIALE DELL’ AZIENDA].

L’intero processo non è modificabile dagli

operatori.

La connessione univoca avviene attraverso

l’apposizione del certificato digitale non

qualificato e la generazione dell’hash.

Articolo 57

Obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata

1. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a)

devono:

a) identificare in modo certo l'utente tramite un valido

documento di riconoscimento, informarlo in merito agli

esatti termini e condizioni relative all'uso del servizio,

compresa ogni eventuale limitazione dell'uso, subordinare

l'attivazione del servizio alla sottoscrizione di una

dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da

parte dell'utente;

b) conservare per almeno venti anni copia del documento di

riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed

ogni altra informazione atta a dimostrare l'ottemperanza a

Attività svolta da un operatore in presenza

del firmatario o tramite riconoscimento

web.

In caso di riconoscimento web

l’accettazione delle condizioni del servizio

viene effettuata a video dal firmatario

mediante firma elettronica con point and

click. Senza l’accettazione il processo si

interrompe.

È prevista la conservazione digitale per il

periodo indicato.quanto previsto all'articolo 56, comma 1, garantendone la

disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;

c) fornire liberamente e gratuitamente copia della

dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al

firmatario, su richiesta di questo;

d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di

cui al punto c), pubblicandole anche sul proprio sito

internet;

e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte

a garantire quanto prescritto dall'articolo 56, comma 1;

f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e

come queste consentono di ottemperare a quanto

prescritto

g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul

proprio sito internet;

h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di

revoca del consenso all'utilizzo della soluzione di firma

elettronica avanzata e un servizio di assistenza.

2. Al fine di proteggere i titolari della firma elettronica

avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate

soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'articolo 55, comma 2,

lettera a), si dotano di una copertura assicurativa per la

responsabilità civile rilasciata da una società di

assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi

industriali per un ammontare non inferiore ad euro

cinquecentomila (500.000€).

Il Firmatario può richiedere in qualsiasi

momento all’azienda tali informazioni con

le modalità indicate sul sito dell’azienda.

Tutte le indicazioni sono disponibili in una

sul sito dell’azienda.

È la presente relazione tecnica.

È la presente relazione tecnica.

La presente relazione tecnica è pubblicato

sul sito internet dell’azienda erogatrice del

servizio.

Il modulo per la revoca è pubblicato sul sito

internet dell’azienda erogatrice del servizio.

Prevista la copertura assicurativa.