Attestazione di Piani di Risanamento
Gli art. 67 e 161 comma 3 della Legge Fallimentare prevedono, rispettivamente nell’ambito del fallimento e del concordato preventivo, la possibilità per l’imprenditore di presentare un piano di risanamento onde cercare di salvare l’azienda, nel primo caso, inibendo sostanzialmente l’azione revocatoria a determinate condizioni, nel secondo, rendendo possibile l’accesso alla procedura concordataria.
ll piano ex art. 67 si propone di confermare che gli interventi posti in essere o programmati consentano il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
La relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 l.f., deve accertare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
In ogni caso il piano viene redatto dall’organo amministrativo ma deve essere attestato nella sua fattibilità da un professionista avente determinati requisiti.