Attestazione dei Piani di Risanamento nel Codice della Crisi d’Impresa

Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), l’attestazione dei piani di risanamento è regolata in modo organico attraverso gli articoli 56, 87, 88 e 89 CCII, che definiscono contenuti, finalità e requisiti del professionista attestatore.

Piani di Risanamento ex art. 56 CCII

Il piano di risanamento ha l’obiettivo di:

  • riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell’impresa;
  • prevenire l’insolvenza;
  • garantire la sostenibilità del debito nel medio periodo.

Il professionista indipendente, munito dei requisiti dell’art. 89 CCII, deve attestare:

  • la veridicità dei dati aziendali,
  • la ragionevolezza delle strategie di risanamento,
  • la fattibilità del piano nel suo complesso.

Attestazione nel Concordato Preventivo (artt. 84–120 CCII)

Nel concordato preventivo, la relazione di attestazione (art. 88 CCII) è indispensabile per:

  • certificare la veridicità dei dati,
  • verificare la sostenibilità finanziaria del piano,
  • comprovare la capacità dell’impresa di assicurare il soddisfacimento dei creditori o la continuità aziendale.

Ruolo del professionista indipendente

L’organo amministrativo redige il piano; la validità giuridica richiede però l’attestazione di un professionista:

  • indipendente,
  • con esperienza in materia di crisi d’impresa,
  • dotato dei requisiti tecnici dell’art. 89 CCII.

La sua relazione rappresenta un elemento chiave per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e per la tutela dei creditori.

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