Attestazione dei Piani di Risanamento nel Codice della Crisi d’Impresa
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), l’attestazione dei piani di risanamento è regolata in modo organico attraverso gli articoli 56, 87, 88 e 89 CCII, che definiscono contenuti, finalità e requisiti del professionista attestatore.
Piani di Risanamento ex art. 56 CCII
Il piano di risanamento ha l’obiettivo di:
- riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell’impresa;
- prevenire l’insolvenza;
- garantire la sostenibilità del debito nel medio periodo.
Il professionista indipendente, munito dei requisiti dell’art. 89 CCII, deve attestare:
- la veridicità dei dati aziendali,
- la ragionevolezza delle strategie di risanamento,
- la fattibilità del piano nel suo complesso.
Attestazione nel Concordato Preventivo (artt. 84–120 CCII)
Nel concordato preventivo, la relazione di attestazione (art. 88 CCII) è indispensabile per:
- certificare la veridicità dei dati,
- verificare la sostenibilità finanziaria del piano,
- comprovare la capacità dell’impresa di assicurare il soddisfacimento dei creditori o la continuità aziendale.
Ruolo del professionista indipendente
L’organo amministrativo redige il piano; la validità giuridica richiede però l’attestazione di un professionista:
- indipendente,
- con esperienza in materia di crisi d’impresa,
- dotato dei requisiti tecnici dell’art. 89 CCII.
La sua relazione rappresenta un elemento chiave per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e per la tutela dei creditori.
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