Quadro RW 2025: obblighi fiscali, novità, criptovalute
Studio GeniseCondividere
La compilazione del quadro RW nel modello Redditi Persone Fisiche è un obbligo fiscale fondamentale per tutti i contribuenti residenti in Italia – a prescindere dalla loro nazionalità - che detengano attività finanziarie ed immobili all’estero.
Quando è necessario compilare il quadro RW
Il quadro RW deve essere compilato se si detengono attività finanziarie o patrimoniali all’estero, quali ad esempio:
- Conti correnti esteri, depositi bancari e titoli
- Partecipazioni in società estere
- Criptovalute conservate su wallet personali, exchange esteri o cold wallet
- Immobili (appartamenti, ville, terreni)
Quest’obbligo dichiarativo serve a monitorare le attività detenute all’estero e ad applicare correttamente le imposte previste dalla legge italiana.
Quanto si paga
- sulle attività finanziarie detenute all’estero senza l’ausilio di un intermediario residente è dovuta l’IVAFE (Imposta sulle Attività Finanziarie detenute all’Estero) nella misura dello 0,2% annuo del loro valore di mercato. Per i conti correnti esteri con giacenza media superiore a 5.000 euro, è previsto un importo fisso minimo di 34,20 euro all’anno.
- sugli immobili detenuti all’estero si applica l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) nella misura dello 1,06% annuo (fino al 2023 era lo 0,76% ) calcolato sul valore catastale o sul valore di acquisto dell’immobile.
Criptovalute: monitoraggio fiscale, tassazione, rivalutazione
Le criptovalute devono essere dichiarate annualmente nel quadro RW del modello Redditi Persone Fisiche e sono soggette dal 2023 a IVAFE con un’aliquota dello 0,2% sul valore delle stesse al 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione. Dal 2025, la normativa fiscale prevede l’abolizione della soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze da criptovalute che, in precedenza, potevano non essere dichiarate se sotto l’importo minimo.
Le plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute devono essere dichiarate nel quadro RT del modello Redditi se non gestite da intermediari italiani che agiscano in qualità di sostituti d’imposta. L’imposta sul capital gain da cessioni di criptovalute e operazioni assimilate aumenterà dall’attuale 26% al 33% a partire dal 2026.
Per coloro che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio è possibile, entro il 15/11/2025, procedere eccezionalmente alla rivalutazione fiscale delle criptovalute detenute all’1/01/2025, pagando un’imposta sostitutiva del 18% sul valore rivalutato, al fine di ridurre l’imposizione futura, soprattutto in vista dell’aumento della tassazione sul capital gain al 33% nel 2025. L’imposta sostitutiva è rateizzabile in 3 rate annuali di pari importo.
Tassazione degli interessi su attività finanziarie estere
Gli interessi maturati su titoli esteri, depositi bancari o polizze vita detenuti all’estero sono tassati come redditi di capitale al 26%. Qualora questi interessi non vengano assoggettati a ritenuta alla fonte da parte di un intermediario residente, devono essere dichiarati nel quadro RM del modello Redditi, con la possibilità di ottenere un credito d’imposta per le imposte già versate all’estero, evitando così la doppia imposizione.
Ravvedimento operoso per omissioni dichiarative
Negli ultimi anni, a seguito della maggiore efficienza negli scambi di informazioni tra Stati, sono diventate sempre più frequenti le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate che invitano i contribuenti distratti o inconsapevoli ad adempiere agli obblighi dichiarativi.
In caso di omissioni o errori nella compilazione del quadro RW per anni precedenti, è spesso non consigliabile aspettare la notifica di tali comunicazioni ma agire in anticipo per regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Questa procedura permette di sanare le omissioni pagando le imposte dovute maggiorate di sanzioni in misura ridotta.
Rischi e sanzioni per tardiva od omessa compilazione
La sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio derivante dall’omissione o dall’errata compilazione del quadro RW è irrogata:
- in misura fissa pari ad euro 258,00 in ipotesi presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria (dichiarazione tardiva);
- in misura percentuale dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dichiarazione omessa);
- in misura percentuale rafforzata dal 6% al 30% in caso di Paesi black list (dichiarazione omessa).
La sanzione per l’omesso versamento di IVIE/IVAFE correlate all’omissione dichiarativa è normalmente pari al 25%.
Conclusioni
Il periodo 2025-2026 segna un momento cruciale per il monitoraggio e la tassazione delle attività finanziarie estere, con particolare attenzione alle criptovalute. Una corretta gestione degli obblighi dichiarativi, unitamente a una pianificazione fiscale adeguata, è essenziale per evitare sanzioni e ottimizzare la propria posizione fiscale internazionale.
Per assistenza nella compilazione del quadro RW o per una consulenza specifica sulla rivalutazione fiscale delle criptovalute, rimaniamo a disposizione per supportarvi con soluzioni personalizzate.