Nuovi limiti per la redazione del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro imprese
Studio GeniseCondividere
Limiti bilancio abbreviato
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-bis co. 1 c.c., le società non quotate possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
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totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 5.500.000,00 (prima € 4.400.000,00);
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ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 11.000.000,00 (prima € 8.800.000,00);
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dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.
Limiti bilancio micro imprese
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-ter co. 1 c.c., le società non quotate e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
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totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: € 220.000,00 (prima € 175.000,00);
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ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 440.000,00 (prima € 350.000,00);
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dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).
Particolarmente semplificate sono le informazioni richieste per questa categoria di imprese.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-ter co. 4 c.c., le società che si avvalgono delle semplificazioni ivi previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.
Ai fini di un più rapido confronto, si riportano i nuovi limiti nella seguente tabella.
Limiti dimensionali | Micro imprese | Bilancio abbreviato | Bilancio ordinario |
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | ≤ 220.000 euro | ≤ 5,5 milioni di euro | > 5,5 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
≤ 440.000 euro | ≤ 11 milioni di euro | > 11 milioni di euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
≤ 5 unità | ≤ 50 unità | > 50 unità |
Decorrenza dei nuovi limiti
I nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi chiusi (o approvati) a partire dal 25.9.2024.