Il concordato preventivo biennale (CPB) previsto dal D.L. 113/2024 consiste nella formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione per due anni del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. L’adesione al concordato non produce però effetti ai fini IVA. Si tratta, in estrema sintesi, di un contratto aleatorio che il contribuente stipula con l’Erario fissando per due anni il proprio reddito imponibile: qualora questo diminuisca, entro il limite del 30%, il contribuente pagherà comunque sul reddito concordato; qualora, invece, quest’ultimo dovesse aumentare, potrà essere tassato con una aliquota ridotta, variabile in funzione del punteggio ISA. Risulta evidente la convenienza del CPB solo per coloro che sono in grado di avere previsioni veramente affidabili sulla stabilità o la crescita del proprio reddito per i due anni consecutivi (2024-2025), mentre non risulta conveniente per i contribuenti con redditi incerti o in diminuzione. Con l’intento di incrementare l’attrattiva del nuovo istituto, in sede di conversione del D.L. 9/08/2024 n. 113, sono state inserite specifiche disposizioni che consentono solamente ai soggetti ISA concordatari una particolare forma di ravvedimento per le annualità dal 2018 al 2022 (c.d. “condono 2024”).
SOGGETTI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO
In generale, possono essere ammessi alla procedura concordataria i contribuenti IRES e IRPEF soggetti ad ISA e i contribuenti forfettari.
Problematiche d’accesso
Le principali problematiche che possono impedire l’accesso a questo istituto sono le seguenti.
1- Presenza di debiti tributari e contributivi
Con riferimento al periodo d’imposta precedente (ovvero al 2023) a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato, il contribuente:
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non deve avere debiti per tributi o debiti contributivi;
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oppure deve aver estinto tali debiti entro il termine per l’adesione al concordato e comunque l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro con riferimento al 31/12/23 (salvo che non siano oggetto di rateazione).
2- Cause di esclusione
Diverse possono essere le cause di esclusione che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale:
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Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (soggetti ISA e forfetari) – Almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
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Reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
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Conseguimento, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (solo soggetti ISA) – Periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta
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Adesione al regime forfetario (solo soggetti ISA) – Periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta – Primo periodo d’imposta oggetto del concordato
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Operazioni di fusione, scissione, conferimento, cessione di ramo d’azienda oppure, per la società o l’associazione di cui all’ 5del TUIR, modifiche della compagine sociale (solo soggetti ISA) – Primo periodo d’imposta oggetto del concordato
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Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (soggetti ISA e forfetari)
3- Termine ravvicinato: adesione in dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti che applicano gli ISA, l’accesso al nuovo istituto si concretizza con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024. Tale termine è tassativo, per cui l’adesione non può essere espressa con una dichiarazione tardiva. Si rende, pertanto, molto difficile capire in pratica l’effettiva convenienza dell’istituto sia per l’incertezza dei redditi dell’anno in corso sia per l’interpretazione della normativa ancora da chiarire sotto diversi aspetti. Molteplici sono stati i tentativi dei sindacati di categoria di far rinviare il termine, considerato che la norma è stata modificata più volte nel corso degli ultimi mesi e che gli ultimi chiarimenti ufficiali risalgono alla prima decade di ottobre. Si spera in una riapertura dei termini.
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Per i periodi di imposta di vigenza del concordato è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese. La base imponibile è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie.
A tale base sono applicate aliquote variabili a seconda dei risultati ISA relativi al periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).
Punteggio ISA
(periodo d’imposta 2023 – modello 2024) |
Aliquota |
8-9-10 | 10% |
6-7 | 12% |
5 o inferiore | 15% |
L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato è applicabile anche ai contribuenti forfetari:
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con l’aliquota del 10% (anziché del 15%),
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con l’aliquota del 3% (anziché 5%) in caso di start up ( 31-bisdel DLgs. 13/2024).
EFFETTI DEL CONCORDATO
In linea generale, gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell’ammontare del reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024). Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (artt. 19 co. 1 e 30 co. 1 del DLgs. 13/2024).
“Esclusione” da accertamenti
I periodi d’imposta oggetto di concordato non possono essere sottoposti agli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (ossia gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette), salvo che, a seguito di attività istruttoria vengano riscontrate cause di decadenza dal concordato stesso. La copertura dagli accertamenti, quindi, non è assoluta. Accessi, ispezioni e verifiche sono sempre possibili. Si pensi alla possibilità che l’Agenzia verifichi la correttezza dei dati forniti ai fini dell’ottenimento dei punteggi ISA. Nulla si dice in materia di IVA che rimane quindi sempre accertabile.
A fronte di una parziale esclusione dell’attività di accertamento, viene prevista l’intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei soggetti che decadono dal concordato e coloro che non vi aderiscono.
CESSAZIONE DEL CONCORDATO
Il concordato perde efficacia nel caso in cui:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- il soggetto che nei periodi di imposta precedenti applicava gli ISA aderisca al regime forfetario;
- vengano effettuate operazioni di fusione, scissione, conferimento effettuate da società o enti, ovvero modifiche della compagine sociale da parte di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- durante il biennio oggetto di concordato il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori a 7.746.853,50 euro(soggetti ISA) o a 150.000,00 euro (contribuenti forfetari); ricorrendo tali ipotesi, si verifica la fuoriuscita dal regime ISA o forfetario, ma non anche dal CPB che resta efficace;
- sia cessata l’attività.
La cessazione del concordato esplica i suoi effetti a partire dal periodo di imposta in cui si verificano i citati eventi.
CESSAZIONE DEL CONCORDATO
Circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
DECADENZA DAL CONCORDATO
Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Tuttavia, nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.