Ravvedimento speciale anni 2018-2022 (condono)
Studio GeniseCondividere
L’articolo 2-quater della L. 7/10/2024 n.143 – che ha convertito il D.L. 113/2024 – consente ai soggetti che:
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hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
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e che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale (CPB)
di adottare una forma di “ravvedimento speciale” che è stato assimilato per le sue caratteristiche da molti ad una sorta di “condono” o “sanatoria”.
IN COSA CONSISTE
L’adesione al “condono fiscale” consente, con riferimento agli anni d’imposta dal 2018 al 2022, di ottenere l’esclusione da eventuali accertamenti – ma non tutte le tipologie – su maggiori redditi d’impresa o di lavoratore autonomo effettuabili dall’Amministrazione Finanziaria a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP da versarsi entro il 31/03/2025 in unica soluzione o in un massimo di 24 rate mensili. L’adesione all’istituto si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva è calcolata:
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per quanto riguarda le imposte sui redditi e relative addizionali, in funzione dei punteggi ISA conseguiti in ciascun anno dal contribuente (con un minimo di € 1.000 per annualità);
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per quanto riguarda l’IRAP, dovrebbe essere calcolata all’aliquota ordinaria del 3,9% sulla maggiore base imponibile determinata.
CAUSE OSTATIVE
Non è possibile accedere all’istituto in oggetto in presenza di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento e atti di recupero di crediti inesistenti.
CAUSE DI DECADENZA
Si decade dagli effetti della sanatoria:
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in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale;
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in presenza di una misura cautelare per reati tributari nei periodi 2018-2022;
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reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio.
CONSIDERAZIONI
L’istituto in esame non offre una “copertura tombale” come potrebbe sembrare ad un primo esame in quanto:
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l’attività di accertamento viene limitata ma non esclusa,
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ai fini IVA non ha rilevanza,
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proroga per i soggetti aderenti i termini di accertamento.