Bilancio abbreviato SRL: chi può adottarlo, quali semplificazioni prevede e cosa non si può omettere
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Il bilancio abbreviato è una versione semplificata del bilancio di esercizio, introdotta dal legislatore per ridurre il carico degli adempimenti contabili per le SRL di minori dimensioni. Prevede schemi ridotti di stato patrimoniale e conto economico, una nota integrativa con contenuto alleggerito e l'esonero dalla relazione sulla gestione. È un'agevolazione concreta che riduce i costi di redazione del bilancio e semplifica la gestione degli adempimenti annuali, ma che è disponibile solo per le società che soddisfano determinati requisiti dimensionali e che comporta comunque obblighi informativi minimi che non possono essere trascurati.
Conoscere con precisione i requisiti per l'adozione del bilancio abbreviato — e le differenze rispetto al bilancio ordinario — è utile per ogni amministratore di SRL: permette di valutare se la propria società può beneficiare di questa semplificazione, di pianificare correttamente gli adempimenti annuali e di evitare sia l'errore di redigere un bilancio abbreviato senza averne i requisiti, sia quello opposto di non avvalersi di una semplificazione a cui si avrebbe diritto.
I requisiti dimensionali per il bilancio abbreviato SRL: le soglie da verificare
Le SRL possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, per due esercizi consecutivi, non superano due dei tre seguenti limiti dimensionali previsti dall'articolo 2435-bis del Codice Civile. Il totale dell'attivo dello stato patrimoniale non deve superare 4,4 milioni di euro. I ricavi delle vendite e delle prestazioni non devono superare 8,8 milioni di euro. Il numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non deve superare 50 unità.
Il requisito dei "due esercizi consecutivi" merita un chiarimento pratico. Una società che supera i limiti per la prima volta in un determinato esercizio non perde immediatamente il diritto a utilizzare il bilancio abbreviato: lo perde solo se supera i limiti per due esercizi consecutivi. Viceversa, una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria può passare al bilancio abbreviato solo dopo aver verificato il soddisfacimento dei requisiti per due esercizi consecutivi. Questa regola mira a evitare oscillazioni continue tra i due regimi in risposta a variazioni temporanee delle dimensioni aziendali.
Per le società di nuova costituzione, che non hanno ancora due esercizi alle spalle, la valutazione dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati del primo esercizio. Se al termine del primo esercizio la società non supera due dei tre limiti, può già redigere il bilancio in forma abbreviata a partire dal secondo esercizio. È una disposizione che favorisce le startup e le piccole imprese nelle loro fasi iniziali.
Esistono però categorie di società che non possono mai adottare il bilancio abbreviato, indipendentemente dalle loro dimensioni. Le società che emettono strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati sono escluse. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato — perché controllano o sono controllate da altre società — non possono avvalersi del regime abbreviato per il bilancio consolidato, anche se possono farlo per il bilancio individuale in presenza dei requisiti. Le banche, le assicurazioni e le altre società soggette a regolamentazione specifica del settore finanziario hanno obblighi di bilancio propri che non consentono l'adozione del regime abbreviato.
Le semplificazioni del bilancio abbreviato: cosa cambia rispetto al bilancio ordinario
Le semplificazioni previste per il bilancio abbreviato riguardano tutti e tre i documenti principali del bilancio: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
Lo stato patrimoniale abbreviato prevede uno schema semplificato rispetto a quello ordinario: alcune voci che nel bilancio ordinario devono essere esposte separatamente possono essere aggregate in voci più ampie. Per esempio, le immobilizzazioni immateriali possono essere esposte in un'unica riga invece di essere suddivise nelle diverse sottocategorie previste dallo schema ordinario. Questa aggregazione riduce la complessità visiva del documento e il tempo necessario per la sua redazione, pur mantenendo l'obbligo di fornire il dettaglio delle singole voci nella nota integrativa qualora risulti significativo ai fini della comprensione del bilancio.
Il conto economico abbreviato consente analoghe aggregazioni: alcune voci di ricavo e di costo che nello schema ordinario devono essere distinte possono essere presentate in modo aggregato. In particolare, è possibile accorpare alcune voci della sezione "costi della produzione" che nel bilancio ordinario richiedono una presentazione analitica. La struttura complessiva del conto economico — con la progressione dal valore della produzione al risultato netto — rimane invariata.
La nota integrativa abbreviata ha un contenuto significativamente ridotto rispetto a quella ordinaria. Non è necessario fornire il prospetto analitico delle movimentazioni delle immobilizzazioni — acquisti, dismissioni, ammortamenti — per ogni singola categoria di bene, ma è sufficiente indicare le variazioni complessive. L'elenco delle informazioni obbligatorie previste dall'articolo 2427 del Codice Civile si riduce a un sottoinsieme di quelle richieste per il bilancio ordinario, escludendo alcune informazioni di dettaglio che richiedono elaborazioni più complesse. Per il confronto tra nota integrativa ordinaria e abbreviata, l'articolo sulla nota integrativa SRL illustra le differenze in modo dettagliato.
L'esonero dalla relazione sulla gestione è forse la semplificazione più significativa dal punto di vista pratico. La relazione sulla gestione richiede un'analisi narrativa dell'andamento della gestione, delle prospettive future e dei rischi aziendali che può richiedere un impegno significativo da parte degli amministratori e del professionista che li assiste. Le SRL che adottano il bilancio abbreviato non sono tenute a redigerla, purché in calce allo stato patrimoniale forniscano alcune informazioni minime sulle azioni proprie eventualmente possedute e sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Le micro-imprese: una semplificazione ulteriore per le SRL più piccole
Al di sotto della soglia del bilancio abbreviato esiste un terzo regime ancora più semplificato, riservato alle cosiddette micro-imprese. Le SRL che non superano tutti e tre i seguenti limiti — totale attivo 175.000 euro, ricavi 350.000 euro, 5 dipendenti occupati in media nell'esercizio — possono redigere il bilancio secondo uno schema ulteriormente semplificato che consente di omettere la nota integrativa, sostituita da alcune informazioni minime da inserire in calce allo stato patrimoniale, e di non redigere il rendiconto finanziario né la relazione sulla gestione.
Per le micro-imprese, gli obblighi di bilancio si riducono quindi ai soli stato patrimoniale e conto economico — in schemi semplificati — con alcune informazioni aggiuntive in calce. È la struttura di bilancio più leggera prevista dalla legge per le SRL e rappresenta un risparmio significativo di costi e tempi per le società di dimensioni molto ridotte. Va sottolineato però che anche il bilancio delle micro-imprese deve rappresentare fedelmente la situazione patrimoniale e il risultato d'esercizio: la semplificazione degli schemi non riduce l'obbligo di correttezza e veridicità della rappresentazione contabile.
La scelta tra bilancio ordinario, bilancio abbreviato e regime delle micro-imprese non è solo una questione di costi di redazione: ha implicazioni sulla qualità dell'informativa fornita ai soci, alle banche e ai terzi. Una SRL che adotta il bilancio abbreviato pur avendo le dimensioni per redigere quello ordinario non commette alcuna irregolarità, ma potrebbe penalizzarsi nei rapporti con gli istituti di credito, che preferiscono i bilanci con informativa più completa. Al contrario, una società che necessita di credito bancario o di accesso a bandi pubblici può avere interesse a redigere un bilancio ordinario anche quando potrebbe adottare quello abbreviato, per dimostrare maggiore trasparenza e solidità. Per valutare quale regime sia più adatto alla propria situazione specifica, in considerazione sia degli obblighi legali che degli obiettivi strategici, il confronto con la guida alla contabilità e bilanci SRL e una consulenza societaria specializzata forniscono gli elementi necessari per una scelta consapevole.
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